Descrizione
La misura è diretta a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci attraverso il sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari.
Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari i proprietari e armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima, delle acque interne e delle acque marittime interne.
I soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
- avere sede legale e/o operativa nella Regione Veneto;
- se impresa di pesca, è iscritto all’Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale;
- se impresa di pesca nelle acque interne, il titolare ovvero uno dei soci deve essere titolare di licenza di pesca professionale di tipo “A” per le acque interne e marittime interne;
- se un’impresa di pesca marittima, deve essere iscritta nel Registro delle imprese di pesca (RIP) presso la Capitaneria di Porto competente;
- Il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell’Unione per almeno i cinque anni civili precedenti l’anno di presentazione della domanda di sostegno;
- Il peschereccio oggetto dell’intervento ha una lunghezza f.t. UE inferiore o uguale a 24 m;
- Per i pescherecci di piccola pesca costiera, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non deve superare quella riportata sui documenti di bordo;
- Per tutti gli altri pescherecci di lunghezza non superiore a 24 m f.t. UE, la potenza in kW del motore nuovo non deve superare quella riportata sui documenti di bordo, e il motore nuovo deve emettere almeno il 20% di CO2 in meno rispetto al motore sostituito.
Entità e forma dell’agevolazione
L’agevolazione è un contributo a fondo perduto con l’aliquota massima del contributo pari al 40% della spesa totale ammissibile.
Non saranno ammissibili iniziative progettuali con importi inferiori ad Euro 4.000,00.
Il limite massimo della spesa ammissibile è di Euro 100.000,00.
La disponibilità finanziaria è di Euro 726.366,00.
Attività finanziabili e spese ammissibili
L’azione “Investimenti per migliorare l’efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici” è finalizzata alla riduzione delle emissioni di CO2 causate dal consumo di carburante mediante l’ammodernamento ovvero la sostituzione del motore principale e motori secondari (compresi generatori di corrente elettrica), per le imbarcazioni di lunghezza inferiore o uguale a 24 metri f.t UE.
- Spese per beni e servizi:
- acquisto di beni e servizi riguardanti le imbarcazioni e le relative attrezzature/apparecchiature a bordo funzionali alla riduzione delle emissioni inquinanti o gas a effetto serra ed all’aumento dell’efficienza energetica;
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessarie alla realizzazione del progetto;
- adesione a sistemi di certificazione ambientale e di ecogestione (ad esempio EMAS);
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, ecc;
- investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell’intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico, sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell’impresa.
- Locazione finanziaria;
- Spese generali:
- le spese per progetti, indagini e studi di fattibilità, consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell’istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata;
- costi per le forme di comunicazione obbligatorie;
- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell’Autorità di gestione.
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 1° gennaio 2021 e afferenti ad iniziative non concluse alla data di presentazione dell’istanza.