Descrizione
Tale misura intende favorire attraverso un regime di aiuti le strategie in linea con le politiche regionali di settore che comprendono la comunicazione, la valorizzazione e la promozione commerciale del comparto vitivinicolo.
Soggetti beneficiari
Possono accedere alla misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, i soggetti sottoelencati:
- le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- le organizzazioni di produttori di vino;
- le associazioni di organizzazioni di produttori di vino,;
- le organizzazioni interprofessionali;
- i consorzi di tutela riconosciuti e le loro associazioni e federazioni;
- i produttori di vino;
- i soggetti pubblici, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite;
- i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti;
- le reti di impresa.
Entità e forma dell’agevolazione
L’importo a valere sui fondi europei è pari, al massimo al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto.
Il valore progettuale non può essere inferiore ad euro 100.000,00 e, qualora sia destinato a più di un Paese terzo, con un importo minimo di progetto non inferiore ad euro 50.000 per Paese o non inferiore ad euro 25.000 nel caso di Paese emergente.
Per i produttori di vino, il contributo massimo richiedibile è il seguente:
- se appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, è pari al 5% del valore del fatturato globale;
- se appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, è pari al 10% del valore del fatturato globale.
Attività finanziabili e spese ammissibili
La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati:
- vini a denominazione di origine protetta;
- vini a indicazione geografica protetta;
- vini spumanti di qualità;
- vini spumanti di qualità aromatici;
- vini con l’indicazione della varietà.
I progetti possono essere:
- Nazionali: Progetti che prevedono la promozione del vino di almeno cinque Regioni e il cui soggetto proponente deve avere sede operativa in ciascuna delle Regioni in cui è prodotto il vino oggetto di promozione;
- Regionali: Progetti che prevedono la promozione delle produzioni di una Regione e il cui soggetto proponente ha la sede operativa in detta Regione;
- Multiregionali: Progetti che prevedono la promozione delle produzioni di almeno due Regioni e il cui soggetto proponente ha sedi operative in ciascuna di esse.
Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:
- azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione;
- studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non deve superare il 3% dell’importo complessivo del progetto presentato.
I progetti hanno durata annuale, a decorrere dal 16 ottobre di ciascun anno al 15 ottobre dell’anno successivo.