Descrizione
Con il presente bando, la Regione Puglia ha l’obiettivo di incentivare, con un contributo, la messa a coltura di essenze a perdere a fini faunistici.
Soggetti beneficiari
Possono accedere agli incentivi di cui al presente bando gli imprenditori agricoli singoli o associati, titolari di fascicolo aziendale, proprietari o conduttori dei fondi rustici, ricadenti nel territorio destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi, che dispongano a titolo legittimo del terreno interessato per una durata almeno pari a quella degli impegni sottoscritti all’atto della presentazione della domanda, ovvero fino almeno al 30 settembre 2024.
Entità e forma dell’agevolazione
L’importo dell’incentivo per la messa a coltura di essenze a perdere è pari ad euro 1.200,00 per ettaro, e verrà quantificato in ragione dell’estensione dell’intervento.
L’incentivo potrà essere richiesto per interventi della superficie minima di Ha 0,50 e massima di Ha 03,00 estesi in un corpo unico.
Attività finanziabili e spese ammissibili
L’intervento oggetto del presente bando consiste nella semina di essenze a perdere a fini faunistici e nella conservazione delle colture fino al 30 settembre 2024.
L’imprenditore agricolo potrà scegliere tra:
- colture primaverili: la semina del girasole dovrà essere effettuata dal 15 marzo al 15 aprile 2024, rispettando la dose minima di 10 Kg/Ha;
- colture autunno/vernine: la semina dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2023 e si potrà scegliere tra i miscugli di graminacee e/o leguminose appetite alla fauna selvatica di seguito riportati, rispettando la dose indicata:
- Avena + Pisello: dose minima (Kg/Ha): 100 (70+30);
- Favino + Avena: dose minima (Kg/Ha): 100 (70+30);
- Favino + Veccia: dose minima (Kg/Ha): 100 (50+50);
- Grano +Pisello: dose minima (Kg/Ha): 100 (70+30);
- Grano + Veccia: dose minima (Kg/Ha): 100 (70+30);
- Veccia + Pisello: dose minima (Kg/Ha): 100 (50+50);
Gli appezzamenti (lotti) destinati alla semina delle essenze non dovranno avere il fronte minore inferiore a 20 ml. e dovranno essere ubicati alle seguenti distanze:
- più di m. 1.000 dai centri abitati (>500 abitanti), dalle aree industriali, portuali, aereoportuali, discariche, cave attive, poligoni, tiri a segno e tiro a volo;
- più di m. 50 da Strade Statali, Provinciali e Comunali asfaltate, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, e da strade ferrate;
- più di m. 100 da immobili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro.