Descrizione
La misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti è finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di vino, a favorire la riqualificazione delle produzioni ed il rinnovamento dei vigneti, orientandoli alla produzione di vini a DOP e IGP delle Marche, ad incentivare la meccanizzazione degli impianti, al fine di ridurre i costi di produzione ed aumentare la sostenibilità in tutte le sue dimensioni del settore vitivinicolo, e al ricambio generazionale.
Soggetti beneficiari
Al momento della presentazione della domanda di sostegno su SIAN i soggetti debbono essere imprenditori agricoli, singoli o associati, che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino classificate idonee alla coltivazione nella Regione Marche o che detengono autorizzazioni al reimpianto di vigneti, ad eccezione delle autorizzazioni per nuovi impianti e delle autorizzazioni per conversione di diritti di reimpianto trasferiti da altra azienda.
L’impresa, al momento della presentazione della domanda di sostegno su SIAN, deve:
- essere titolare di Partita IVA, con codice attività agricola;
- essere iscritta al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio con codici ATECO agricoli e posizione attiva;
- aver costituito e aggiornato il proprio Fascicolo aziendale e Schedario viticolo;
- avere la disponibilità delle superfici agricole, risultante da Fascicolo aziendale, sulle quali si intende realizzare l’investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l’adesione alla presente misura;
- essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi al reimpianto di vigneti validi:
- diritto di reimpianto proprio, e NON proveniente da un trasferimento da altra azienda, regolarmente registrato nel Registro dei diritti su SIAN;
- autorizzazione al reimpianto, anche con estirpazione successiva, o al sovrainnesto;
- rientrare in una delle seguenti casistiche previste:
- essere titolare di un’autorizzazione al reimpianto (per conversione di ex diritto o per estirpazione, anche successiva al reimpianto anticipato);
- aver presentato la richiesta di autorizzazione al reimpianto (per conversione di ex diritto o per estirpazione, anche successiva al reimpianto anticipato);
- aver presentato la comunicazione di avvenuta estirpazione;
- aver avviato la procedura di estirpazione di superficie vitata.
Le imprese inoltre, al momento della presentazione della domanda, devono:
- non essere produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione;
- non essere rappresentate da soggetti ritenuti inaffidabili;
- non essere rappresentate da soggetti che si trovino in stato di liquidazione o di fallimento e non trovarsi in una delle condizioni di esclusione.
Entità e forma dell’agevolazione
L’agevolazione è un contributo a fondo perduto.
Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione in ogni caso non può superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti.
La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a € 2.000.000,00, di cui è riservata:
- la quota del 20%, pari a € 400.000,00, alle domande per interventi nei “vigneti eroici” e “vigneti storici” iscritti nell’Elenco regionale;
- la quota del 5%, pari a € 100.000,00, alle domande di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari.
Attività finanziabili e Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti attività:
- la riconversione varietale, che consiste:
- nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- la ristrutturazione, che consiste:
- nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia
per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; - nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa ubicazione ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.
- nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia
Le attività si realizzano attraverso il reimpianto di una superficie vitata:
- mediante l’utilizzo di una autorizzazione al reimpianto in corso di validità in possesso del beneficiario;
- con l’impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in conduzione al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione al reimpianto.
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
A. per le Azioni collegate all’impianto viticolo oggetto di ristrutturazione, compresa la ricollocazione dell’impianto viticolo:
- Spese per estirpazione dell’impianto viticolo;
- Spese per rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento;
- Spese per raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali B. Per le Azioni collegate alla preparazione del terreno dell’impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito;
B. Per le Azioni collegate alla preparazione del terreno dell’impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:
- Spese per lavorazione profonda (rippatura, scasso);
- Spese per aratura;
- Spese per erpicatura;
- Spese per fresatura;
- Spese per concimazione organica e minerale.
C. Per le Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell’impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:
- Spese per squadro dell’impianto;
- Spese per realizzazione dell’impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale);
- Spese per messa in opera delle strutture di supporto (sostegni).
Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda.