Descrizione
L’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l’obiettivo di incrementare la competitività dei produttori di uva, di favorire la riqualificazione ed il rinnovamento dei vigneti e di incentivare la meccanizzazione al fine di ridurre i costi di produzione.
La misura oggetto di tale bando si applica ai vigneti con varietà di uve da vino presenti sul territorio di Regione Lombardia, ricompreso nelle zone di produzione definite di produzione di una Denominazione di Origine Protetta (DOP) e di una Indicazione Geografica Protetta (IGP) della Lombardia.
Sono pertanto ammessi a finanziamento solo impianti di vigneti che producono uva da vino con caratteristiche idonee alla produzione di vini a DOP o a IGP, al fine di privilegiare una produzione che ha un legame con il territorio.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’aiuto:
A. impresa individuale:
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”);
- in possesso del requisito di imprenditore agricolo.
B. società agricola:
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”);
- in possesso del requisito di imprenditore agricolo.
C. società cooperativa:
- titolare di partita IVA;
- iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci;
- in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.
D. impresa associata:
- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio – sezione speciale “Imprese agricole” o sezione “coltivatori diretti” oppure all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli.
Entità e forma dell’agevolazione
Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle seguenti forme:
- compensazione ai produttori per le perdite di reddito, conseguenti all’esecuzione dell’operazione, può ammontare fino ad un massimo di 3.000 euro/ettaro;
- contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione nel limite del 50% della spesa determinata sulla base di tabelle standard dei costi unitari.
Attività finanziabili e spese ammissibili
Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:
- riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite di maggior pregio enologico oppure di maggior valore commerciale:
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- estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa azienda;
- reimpianto con autorizzazione;
- impianto anticipato di un vigneto nell’ambito della stessa azienda;
- ristrutturazione che consiste nella diversa collocazione di un vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche oppure nell’impianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite:
-
- estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa azienda;
- reimpianto con autorizzazione;
- impianto anticipato di un vigneto nell’ambito della stessa azienda.
Il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, è pari a tre anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto.
La superficie minima oggetto degli interventi ammessa a beneficiare dell’aiuto è stabilita:
- in 0,50 ettari per le domande presentate da soggetti in forma singola;
- in 0,30 ettari qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a tre ettari.
- in 0,10 ettari nei seguenti casi:
- vigneti reimpiantati con caratteristiche afferenti alla viticoltura eroica;
- vigneti eroici e storici;
- vigneti reimpiantati per motivi fitosanitari, previsti nella specifica domanda di aiuto.
Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.