Descrizione
La Regione Liguria con tale misura ha l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, nel rispetto delle norme che regolano il potenziale produttivo regionale.
Soggetti beneficiari
Sono beneficiari della misura le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.
Rientrano tra i beneficiari sopra indicati i seguenti soggetti:
- gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti;
- le cooperative agricole;
- le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola.
Requisiti del beneficiario:
- Deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- Deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale;
- Deve possedere una superficie vitata minima aziendale non inferiore a 0,2 ettari;
- Deve essere in regola con la normativa relativa alla dichiarazione di raccolta delle uve.
Entità e forma dell’agevolazione
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:
- compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione dell’operazione: l’importo del sostegno sarà di:
- 3.000,00 euro per ettaro per la compensazione delle perdite di reddito derivanti da mancata produzione;
- contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, differenziato secondo quanto previsto nella Tabella standard dei costi unitari: i contributi sui costi di ristrutturazione e di riconversione, nonché sui costi di estirpazione, sono erogati al 50% degli importi richiesti, nei limiti della Tabella dei costi standard unitari.
La dotazione finanziaria ammonta ad €85.613,00.
Attività finanziabili e spese ammissibili
Le azioni ammissibili sono:
- Riconversione varietale
Reimpianto, sullo stesso appezzamento o su altro appezzamento con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale - Ristrutturazione
che si attua attraverso:- reimpianto con diversa collocazione del vigneto esistente, cioè lo spostamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione che per ragioni climatiche ed economiche
- reimpianto del vigneto sulla stessa particella, ma con modifiche al sistema di coltivazione (sesto d’impianto, forma di allevamento).
Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:
- adeguare la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;
- ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi remunerativi e competitivi per il viticoltore;
- migliorare la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a D.O.P./D.O.C. e I.G.P./I.G.T.;
- favorire la diffusione di vigneti atti alla produzione di “vini senza indicazione geografica” e “denominazione di origine”;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- diffondere le innovazioni nell’impianto e nella gestione dei vigneti.
Il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione devono essere realizzate è annuale e scade il 20 giugno 2025.