Descrizione
La Regione Emilia-Romagna concede contributi previsti alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica appartenente a specie protette su tutto il territorio regionale o da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all’esercizio venatorio.
Soggetti beneficiari
Possono richiedere i contributi le microimprese, le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli e che rispettano i requisiti di seguito specificati:
- siano in possesso di partita IVA;
- siano iscritte ai registri della CCIAA;
- siano iscritte all’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole;
- siano registrate presso l’Azienda U.S.L. competente per territorio se previsto;
- dimostrino, attraverso la posizione validata in Anagrafe delle Aziende Agricole.
Entità e forma dell’agevolazione
L’aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l’intensità massima può corrispondere al 100% delle spese sostenute, nel limite massimo della spesa ammissibile corrispondente ad euro 3.000 per ogni singola impresa agricola e/o zootecnica ed euro 5.000 per ogni singola impresa di acquacoltura.
Per l’acquisto di sistemi di prevenzione per danni da specie non protette, l’importo massimo dell’aiuto erogabili al singolo imprenditore è pari ad Euro 25.000,00.
Per l’acquisto di sistemi di prevenzione per danni da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici, l’importo massimo erogabile al singolo imprenditore è pari ad euro 30.000,00.
La disponibilità finanziaria è di Euro 250.000,00.
Attività finanziabili e spese ammissibili
Le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:
- specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all’esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.
Gli interventi sono suddivisi in 3 tipologie:
- contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da animali selvatici protetti alle produzioni agricole;
- contributi per l’acquisto di sistemi di prevenzione per danni da specie non protette;
- contributi per l’acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati da uccelli ittiofagi alle imprese attive nel settore dell’acquacoltura.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
- Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
- Protezione elettrica a bassa intensità;
- Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator;
- Cani da guardiania.
L’acquisto ed il pagamento del presidio di prevenzione ammesso al contributo deve avvenire entro il 15 aprile 2025.