Descrizione
Si forniscono di seguito le informazioni per la presentazione delle istanze per il riconoscimento dell’indennità di sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima – fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.
Soggetti beneficiari
L’indennità è riconoscibile a ciascun lavoratore subordinato dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
Entità e forma dell’agevolazione
L’agevolazione è un contributo a fondo perduto.
Per l’anno 2024 è riconosciuto un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
La dotazione finanziaria è pari a € 30.000.000,00.
Attività finanziabili e spese ammissibili
Si tratta di un sostegno ai dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima – fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.
Indennità per misure di arresto temporaneo obbligatorio
L’indennità giornaliera è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa. L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività lavorativa è conseguente all’applicazione dei provvedimenti emanati nel corso dell’anno 2024, sia dall’Amministrazione centrale che dalle Amministrazioni competenti sul territorio in tema di:
- disciplina della pesca con il sistema a strascico, sia per quanto riguarda l’arresto temporaneo obbligatorio, che per quanto riguarda le misure tecniche previste dalla legislazione vigente;
- disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;
- disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
- disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.
Indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio
L’indennità giornaliera è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa. L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all’ormeggio.
L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:
a) adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:
- limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall’Autorità marittima in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate;
- periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – o della competente Autorità regionale o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate;
b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, o di altro membro dell’equipaggio indispensabile alla conduzione della barca ed all’attività propria di battuta di pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate;
c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate;
d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare o dalla Protezione Civile, che hanno comportato il mancato esercizio dell’attività di pesca per le giornate indicate.