Descrizione
Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie per gli interventi effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.
Soggetti beneficiari
Le risorse sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d’investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi (codice ATECO 49.41) attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale(R.E.N.), e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.
Entità e forma dell’agevolazione
Il contributo a fondo perduto per l’acquisto di mezzi pesanti è così ripartito:
- € 9.000 per ogni veicolo commerciale a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva compresa tra 7 e 16 tonnellate;
- € 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa > a 16 tonnellate;
- contributo pari al 40% (contributo max € 2.000) nel caso dell’acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento;
- € 3.000 per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 E ed euro VI step E, di massa complessiva ≥ a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;
- € 4.000 per ogni veicolo commerciale a trazione alternativa a metano CNG e a motorizzazione ibrida;
- € 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva ≥ a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
- € 24.000 per ogni veicolo elettrico > a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel; e per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa > a 16 tonnellate;
- In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico > a 7 tonnellate con contestuale acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica:
- contributo di € 7.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico tra 7 e 16 tonnellate;
- contributo di € 15.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico > 16 tonnellate;
Nel caso in cui, contestualmente a tali investimenti, vi è stata anche la radiazione per rottamazione di rimorchi o semirimorchi obsoleti è riconosciuto un contributo di € 7.000 per piccole e medie imprese e a € 5.000 per le grandi.
E’ prevista una maggiorazione di:
- € 1.000 alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrino l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o euro 6 E;
- una maggiorazione del 10% (max € 5.000) in caso di acquisizioni da parte di piccole e medie imprese o da una rete di imprese, se ne fanno richiesta.
L’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa, non può superare euro 550.000,00.
- 2,5 milioni di euro per l’acquisto di:
- automezzi commerciali nuovi, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a:
- trazione alternativa a metano CNG;
- gas naturale liquefatto LNG;
- ibrida (diesel/elettrico);
- elettrica (full electric).
- dispositivi per la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica.
- automezzi commerciali nuovi, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a:
- 15 milioni di euro per la rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di automezzi commerciali nuovi di fabbrica;
- 7,5 milioni di euro di euro per l’acquisto di:
- rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario;
- rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;
- rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale.
Attività finanziabili e Spese ammissibili
Sono ammissibili gli investimenti, effettuati dal 14 settembre 2024,finalizzati all’acquisizione dei beni di seguito specificati:
- Gruppo A)
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric);
- acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici.
- Gruppo B)
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e contestuale radiazione per rottamazione di veicoli pesanti dello stesso tonnellaggio;
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali euro VI step E ed euro 6-E di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate e contestuale rottamazione per veicoli dello stesso tonnellaggio.
- Gruppo C)
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario; rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave; rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate;
- sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate;
- acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonché allo standard ADR.
I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2028, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all’erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente al 13 settembre 2024.