Descrizione
Il presente decreto disciplina le modalità di accesso e i criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo gli Enti locali, da soggetti pubblici e da enti di rievocazione storica, vale a dire le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio.
Entità e forma dell’agevolazione
L’agevolazione è un contributo a fondo perduto.
La concessione del contributo è disposta dal Direttore generale Spettacolo sulla base di un parere reso da una Commissione di valutazione in relazione ai progetti presentati annualmente.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 2.000.000,00.
Attività finanziabili e spese ammissibili
Il fondo è volto a sostenere progetti di rievocazione storica, consistono nella rappresentazione scenica, attraverso le arti performative, di un passato o di una memoria collettiva che appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a conoscenze storiche acquisite e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, sulla base delle quali sono condotte attività rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti.
sono considerati ammissibili le seguenti spese:
- la realizzazione su piattaforme on line degli eventi proposti;
- il recupero del materiale di archivio su supporti digitali ai fini della relativa divulgazione;
- per attività di documentazione, salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio connesso alle rievocazioni storiche realizzate;
- attività di prova e formazione;
- per l’acquisto di materiali utili al rinnovamento delle dotazioni in possesso degli organismi che hanno realizzato attività, quali costumi, bandiere, strumenti musicali;
- per la valorizzazione degli archivi (storie/partiture/repertori) e per la digitalizzazione e successiva divulgazione degli eventi;
- per l’acquisto di dotazioni informatiche e la realizzazione di mostre virtuali su apposite piattaforme online.
Sono valutabili come costi ammissibili in relazione al progetto presentato, fermi restando gli obblighi di rendicontazione nei termini di cui ai commi precedenti, i costi imputabili alle attività svolte entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Sono manifestazioni che si svolgono con continuità da almeno cinque anni.