Descrizione
La misura intende promuovere l’attrattività turistica e incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.
Soggetti beneficiari
Le misure sono indirizzate alle imprese, e loro aggregazioni, impegnate in attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO e imprese di innevamento artificiale:
- 49.39.01: Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano;
- 93.11.30: Gestione di impianti sportivi polivalenti;
- 93.11.90: Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
In particolare, con riguardo ai codici ATECO 93.11.30 e 93.11.90, purché riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita.
I richiedenti dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
- avere sede operativa in Italia al momento del pagamento dell’aiuto;
- essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa;
- essere in regola con gli obblighi in materia fiscale.
Entità e forma dell’agevolazione
Ciascun programma di investimento deve avere un importo non inferiore a euro 300.000,00.
Il contributo massimo concedibile è pari ad euro 10.000.000,00.
Attività finanziabili e spese ammissibili
Tra gli interventi ammessi a finanziamento vi sono:
- la ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi che consentano l’innevamento delle piste quali vasche o bacini di approvvigionamento idrico e altre soluzioni innovative;
- ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione e riconversione degli impianti di risalita a fune;
- dismissione degli impianti non più utilizzati o obsoleti;
- la realizzazione di progettualità innovative in ambito snow-farming;
- l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche funzionali alla realizzazione degli interventi finanziabili.
Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma devono riguardare la seguente tipologia di costi:
- investimenti materiali e/o immateriali;
- costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell’Unione o per innalzare il livello di tutela dell’ambiente in assenza di tali norme;
- costi per investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica.
Sono considerati ammissibili i costi degli investimenti avviati dalla data di pubblicazione del presente avviso e le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda.