L’opportunità in pillole

MASAF – Credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica settore agricoltura

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Settori

Agricoltura

Territorio

Sicilia (Agrigento, Caltanisetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani), Campania (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno), Puglia (Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto), Sardegna (Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Sud Sardegna), Molise (Campobasso, Isernia), Calabria (Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia), Abruzzo (Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo), Basilicata (Matera, Potenza)

Destinatari

Grande impresa, PMI e Micro Imprese

Tipologia di aiuto

Crediti d'imposta

Investimenti spesati

Attrezzature e Macchinari, Impiantistica/Opere edili

Complessità

Complessa
Attenzione: per accedere a questo bando l'azienda deve essere in possesso di specifiche qualifiche o iscrizioni. Trovi il dettaglio di questi requisiti nel testo riassuntivo qui sotto.

Descrizione

Il presente decreto reca le disposizioni applicative per l’attribuzione alle imprese del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia. 

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del credito d’imposta del presente decreto sono:

  • le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • le imprese attive nel settore forestale;
  • le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Possono accedere al credito d’imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.

Entità e forma dell’agevolazione

La determinazione della percentuale del credito d’imposta:

  • per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli è effettuata nella misura del 65% dei costi ammissibili;
  • per le imprese attive nel settore forestale è del 100% dei costi ammissibili.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 16 Maggio 2024 al 15 novembre 2024.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. 

Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. 

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Per l’anno 2024, il contributo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro.

Attività finanziabili e spese ammissibili

Gli aiuti destinati alle microimprese, le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, coprono i seguenti costi
ammissibili:

  • costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell’edificio, fermo restando che i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell’investimento agevolato;
  • acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

Gli aiuti destinati alle grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, coprono i seguenti costi ammissibili:

  • costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell’edificio, fermo restando che i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell’investimento agevolato;
  • acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

Gli aiuti ai rimboschimenti e ai settori agroforestali, connessi all’investimento possono essere concessi per i seguenti costi ammissibili:

  • costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell’intervento agevolato;
  • acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

Gli aiuti al settore acquacoltura possono essere concessi per i seguenti investimenti:

  • investimenti in attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;
  • investimenti a bordo o in attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate;
  • investimenti in attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino;
  • investimenti in attrezzature che proteggono gli attrezzi da pesca e le catture da mammiferi e uccelli;
  • investimenti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori;
  • investimenti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ad eccezione di quelli per la sostituzione o l’ammodernamento dei motori;
  • investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell’acquacoltura;
  • investimenti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura.

Gli investimenti devono essere stati realizzati dal 16 Maggio 2024 al 15 novembre 2024.

Note

Per accedere al contributo, i soggetti comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili.

Il modello per le domande e le modalità di invio saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia di prossima emanazione.

Codici ATECO ammissibili
A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi (01.11 Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi, 01.12 Coltivazione di riso, 01.13 Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi, 01.14 Coltivazione di canna da zucchero, 01.15 Coltivazione di tabacco, 01.16 Coltivazione di piante tessili, 01.19 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti, 01.21 Coltivazione di uva, 01.22 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale, 01.23 Coltivazione di agrumi, 01.24 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo, 01.25 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio, 01.26 Coltivazione di frutti oleosi, 01.27 Coltivazione di piante per la produzione di bevande, 01.28 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche, 01.29 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale), 01.30 Riproduzione delle piante, 01.41 Allevamento di bovini da latte, 01.42 Allevamento di altri bovini e di bufalini, 01.43 Allevamento di cavalli e altri equini, 01.44 Allevamento di cammelli e camelidi, 01.45 Allevamento di ovini e caprini, 01.46 Allevamento di suini, 01.47 Allevamento di pollame, 01.49 Allevamento di altri animali, 01.50 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista, 01.61 Attività di supporto alla produzione vegetale, 01.62 Attività di supporto alla produzione animale, 01.63 Attività successive alla raccolta, 01.64 Lavorazione delle sementi per la semina, 01.70 Caccia, cattura di animali e servizi connessi)
A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (02.10 Silvicoltura ed altre attività forestali, 02.20 Utilizzo di aree forestali, 02.30 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi, 02.40 Servizi di supporto per la silvicoltura)
A 03 Pesca e acquacoltura (03.11 Pesca marina, 03.12 Pesca in acque dolci, 03.21 Acquacoltura marina, 03.22 Acquacoltura in acque dolci)