Descrizione
Il presente decreto reca le disposizioni applicative per l’attribuzione alle imprese del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari del credito d’imposta del presente decreto sono:
- le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- le imprese attive nel settore forestale;
- le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.
Possono accedere al credito d’imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.
Entità e forma dell’agevolazione
La determinazione della percentuale del credito d’imposta:
- per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli è effettuata nella misura del 65% dei costi ammissibili;
- per le imprese attive nel settore forestale è del 100% dei costi ammissibili.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 16 Maggio 2024 al 15 novembre 2024.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Per l’anno 2024, il contributo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro.
Attività finanziabili e spese ammissibili
Gli aiuti destinati alle microimprese, le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, coprono i seguenti costi
ammissibili:
- costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell’edificio, fermo restando che i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell’investimento agevolato;
- acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.
Gli aiuti destinati alle grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, coprono i seguenti costi ammissibili:
- costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell’edificio, fermo restando che i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell’investimento agevolato;
- acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.
Gli aiuti ai rimboschimenti e ai settori agroforestali, connessi all’investimento possono essere concessi per i seguenti costi ammissibili:
- costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell’intervento agevolato;
- acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.
Gli aiuti al settore acquacoltura possono essere concessi per i seguenti investimenti:
- investimenti in attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;
- investimenti a bordo o in attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate;
- investimenti in attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino;
- investimenti in attrezzature che proteggono gli attrezzi da pesca e le catture da mammiferi e uccelli;
- investimenti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori;
- investimenti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ad eccezione di quelli per la sostituzione o l’ammodernamento dei motori;
- investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell’acquacoltura;
- investimenti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura.
Gli investimenti devono essere stati realizzati dal 16 Maggio 2024 al 15 novembre 2024.